IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 3898 dell'8
luglio 1991;
 
                              EM A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo  l'art.  16  del  regolamento  di  esecuzione  alla  legge
provinciale 8 novemre 1973, n. 87, emanato con decreto del Presidente
della  giunta  provinciale  9  settembre  1974, n. 64, e' inserito il
seguente art. 16- bis:
 
                            "Art. 16-bis
                         Proroga di termini
 
   1.  Per  i  servizi  di  pubblico  trasporto  effettuati  mediante
impianti  funicolari  aerei  e  terrestri  e  destinati  ad assolvere
finalita'  turistico-sportive   nelle   stazioni   di   villeggiatura
invernale,  rimasti totalmente o parzialmente inattivi nelle stagioni
invernali 1988-89 e 1989-90 a  causa  di  carenza  di  precipitazioni
nevose,  su richiesta dell'azienda esercente, la scadenza dei termini
di cui all'art. 16, comma 1,  puo'  essere  prorogata  dal  direttore
dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari
per un periodo di un anno.
   2.   Nella   domanda   di   proroga,   controfirmata  dal  tecnico
responsabile, vanno individuati esattamente i  periodi  di  attivita'
dell'impianto  in  ciascuna  delle  due  stagioni invernali 1988-89 e
1989-90, nonche' il  periodo  di  attivita'  espletata  dall'impianto
stesso  nella  stagione  invernale  1987/88, espressi in giorni. Alla
domanda e' allegata  la  relazione  del  tecnico  responsabile  sulle
condizioni  dell'impianto  e  dei  suoi  principali  componenti,  con
particolare riguardo alla sicurezza, e sugli eventuali interventi  di
controllo  o manutenzione sia ordinaria che straordinaria, espletati,
precisandone l'esito.
   3. La proroga di cui al comma 1 concessa a condizione che la somma
dei periodi di attivita' nelle due stagioni  1988/89  e  1989/90  non
superi  il  periodo di attivita' del medesimo impianto nella stagione
invernale 1987/88.
   4. Restano inoltre ferme tutte le vigenti disposizioni in  materia
di  durata  in  servizio  delle funi metalliche, a qualunque funzione
destinate e sui controlli periodici da espletare su dette funi".
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 13 novembre 1991
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1991
Registro n. 23, foglio n. 114