IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3898 dell'8 luglio 1991; EM A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo l'art. 16 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 8 novemre 1973, n. 87, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, e' inserito il seguente art. 16- bis: "Art. 16-bis Proroga di termini 1. Per i servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri e destinati ad assolvere finalita' turistico-sportive nelle stazioni di villeggiatura invernale, rimasti totalmente o parzialmente inattivi nelle stagioni invernali 1988-89 e 1989-90 a causa di carenza di precipitazioni nevose, su richiesta dell'azienda esercente, la scadenza dei termini di cui all'art. 16, comma 1, puo' essere prorogata dal direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari per un periodo di un anno. 2. Nella domanda di proroga, controfirmata dal tecnico responsabile, vanno individuati esattamente i periodi di attivita' dell'impianto in ciascuna delle due stagioni invernali 1988-89 e 1989-90, nonche' il periodo di attivita' espletata dall'impianto stesso nella stagione invernale 1987/88, espressi in giorni. Alla domanda e' allegata la relazione del tecnico responsabile sulle condizioni dell'impianto e dei suoi principali componenti, con particolare riguardo alla sicurezza, e sugli eventuali interventi di controllo o manutenzione sia ordinaria che straordinaria, espletati, precisandone l'esito. 3. La proroga di cui al comma 1 concessa a condizione che la somma dei periodi di attivita' nelle due stagioni 1988/89 e 1989/90 non superi il periodo di attivita' del medesimo impianto nella stagione invernale 1987/88. 4. Restano inoltre ferme tutte le vigenti disposizioni in materia di durata in servizio delle funi metalliche, a qualunque funzione destinate e sui controlli periodici da espletare su dette funi". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 13 novembre 1991 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1991 Registro n. 23, foglio n. 114